ECOBONUS 110%: NOVITÀ DAL DECRETO RILANCIO
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (si tratta del c.d. “Decreto Rilancio”) il legislatore ha deciso di introdurre nuove importanti detrazioni fiscali per agevolare l’attuazione di investimenti il cui scopo è quello di sostenere gli interventi finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti (si tratta del cosiddetto “Ecobonus”) ed alla riduzione del rischio sismico (si tratta del cosiddetto “Sisma Bonus”).
In particolare, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Rilancio ha istituito un superbonus del 110% indirizzato al sostegno di alcuni interventi finalizzati al conseguimento di significativi miglioramenti dal punto di vista del rendimento energetico.
Tale provvedimento interessa le spese sostenute dall’1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI?
- Condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
- IACP, Istituti Autonomi Case Popolari;
- Cooperative abitative;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
PER QUALI IMMOBILI IL SUPERBONUS?
ECOBONUS 110%: GLI INTERVENTI CHE È POSSIBILE EFFETTUARE
Gli interventi si dividono in due categorie e si tratta di efficientemente energetico.
Il super bonus interessa anche interventi di lavoro di messa in sicurezza sismica, ma i questo articolo non ce ne occuperemo.
INTERVENTI TRAINANTI
ISOLAMENTO DELL’INVOLUCRO
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 1a |
Descrizione dei lavori:
Isolamento delle strutture opache verticali o orizzontali per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio. Limite di spesa:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 1b comma 1c |
Descrizione dei lavori:
Limite di spesa:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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INTERVENTI TRAINATI
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 7. DL 63/2013 Art 16 ter |
Descrizione dei lavori:
Limite di detrazione:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) – Art 119 comma 1c) – Art 119 comma 5 – Art 119 comma 6 – Art 119 comma 7 |
Descrizione dei lavori:
Limite di detrazione:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 |
Descrizione dei lavori:
Limite di detrazione:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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SCHERMATURE MOBILI
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 |
Descrizione dei lavori:
Limite di detrazione:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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CAMBIO IMPIANTO AUTONOMO IN CONDOMINIO CON NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE AUTONOMA
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 |
Descrizione dei lavori:
Limite di detrazione:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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BUILDING AUTOMATION
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 – L 208/2015 Art 1 comma 88 |
Descrizione dei lavori:
Limite di detrazione:
Verifiche e requisiti:
Note aggiuntive:
Soggetti interessati:
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IL SUPERBONUS ENERGETICO SI OTTIENE CON L’APE
Per avere l’aliquota privilegiata del 110%, il Decreto specifica che gli interventi di riqualificazione energetica prima elencati dovranno essere tali da garantire l’incremento di almeno due classi energetiche per i condomini e le singole abitazioni sui quali verranno realizzati. Sarà necessario calcolare l’indice di prestazione energetica dell’edificio nella sua condizione originale e a valle del progetto di riqualificazione. Il salto di classe deve essere chiaramente dimostrato con la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.
Inoltre, analogamente alla procedura finora seguita per gli interventi di riqualificazione di tipo Ecobonus, anche per i lavori per cui si vorrà sfruttare il Superbonus 110% dovrà essere trasmessa all’ENEA una copia della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge.
ATTENZIONE
Non si tratta dell’APE di cui il cliente potrebbe essere già dotato (calcolato con la normativa regionale), ma di un certificato denominato “convenzionale” ovvero redatto sulla base della normativa nazionale che seppure simile è un documento diverso. Pertanto eventuali APE già in possesso del cliente non possono essere utilizzate. |
ECOBONUS 110%: LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA
Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratuitamente“ è necessario far riferimento alle 3 diverse opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:
- la possibilità di usufruire della detrazione del 110% in un periodo pari a 5 anni;
- lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni.
COSA FARE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE FISCALE
Come spesso è opportuno rispondere a chi pone quesiti in relazione alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), è da ribadire che la prima cosa da fare è una accurata valutazione della tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato e ad un esperto commercialista. Il primo, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Al secondo competerà una opportuna valutazione delle diverse convenienze economiche e fiscali delle opzioni fruibili.
Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.
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